Art. 12.
(Norme finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, determinato in 12.000.000 di euro per l'anno 2007 e in 105.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

          a) quanto a 12.000.000 di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati ai sensi degli articoli 11

 

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e 15, commi 2-bis e 2-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, e dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni;

          b) quanto a 60.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati ai sensi degli articoli 11 e 15, commi 2-bis e 2-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, e dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni;

          c) quanto a 45.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.